6 giugno 2025 – 1 min di lettura
Perché, sul piano giuridico, il Decreto Legge “sicurezza” non vieta la vendita di canapa priva di efficacia drogante?
- Legislazione stupefacenti (Legge 309/90):
La normativa in materia di droghe non punisce la vendita di prodotti sprovvisti di effetti stupefacenti, come previsto dagli articoli 2, 13, 25 e 27 della Costituzione. Questo è stato ribadito nella circolare Salvini del 31 agosto 2018 e nelle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del 2019. - Notifica UE obbligatoria:
Qualsiasi norma nazionale che limiti la vendita di prodotti leciti in altri Stati membri deve essere notificata alla Commissione UE ai sensi della direttiva 2015/1535. Il DL “sicurezza” non è stato notificato, e dunque, anche in un’ipotetica interpretazione restrittiva, non potrebbe applicarsi alla canapa. Lo hanno stabilito la Corte di Giustizia dell’UE in sentenze come quelle su CIA Security e Unilever Italia. - Tutela del legittimo affidamento e libera circolazione:
Le imprese hanno agito in conformità alla legge vigente e in buona fede. Introdurre oggi un divieto su attività già autorizzate violerebbe i principi costituzionali del legittimo affidamento (art. 41, 97 Cost.) e della libera circolazione delle merci (artt. 34‑36 TFUE). La Corte di Giustizia ha infatti sancito (sentenze Kanavape C‑663/18, BioHemp C‑502/22, Hammarsten C‑101/01) che la canapa non stupefacente non può essere interdetta arbitrariamente.
Risultato: il settore rimane operativo, con numerosi negozi e aziende ancora attivi — anche se l’incertezza normativa sta spingendo molti a chiudere o a sospendere le attività.
Fonte: canapasativaitalia